Ecco cosa ci scrive CHIARA BALDIN Un anno fa, precisamente a gennaio, riportavo su Il Corpo delle Donne la realtà dei cognomi in Italia. Un anno fa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo condannava l’Italia perché non permetteva di registrare i figli all’anagrafe con il solo cognome della madre. Nella sentenza, definitiva dopo tre mesi, i giudici affermavano che l’Italia doveva adottare riforme legislative, o di altra natura, per rimediare alla violazione. La sentenza della corte rispondeva a un ricorso fatto da una coppia di Milano. (leggi http://www.ilcorpodelledonne.net/2014/01/e-il-cognome-di-tua-madre-che-fine-ha-fatto/ A settembre 2014 è stata finalmente approvata alla Camera la libertà di scelta. I genitori coniugati, all’atto della dichiarazione di nascita del figlio, potranno attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell’ordine concordato. In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta, quindi un genitore con un doppio cognome dovrà decidere quale dei due trasmettere ai figli. In caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell’altro genitore e dello stesso minore se quattordicenne.
Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale …
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