Riceviamo da Infodiritti.it e pubblichiamo:

IL TAR SI TIENE AL LARGO E RESTITUISCE ALLA REGIONE LOMBARDIA LA ZAVORRA POLITICA DEL 15 A 1
E’ stata emessa la sentenza nel processo celebrato al TAR Lombardia per l’annullamento della nomina dei 16 assessori, 15 uomini e 1 donna, per contrasto con lo statuto regionale e con la normativa europea in materia di riequilibrio di genere recepita dall’Italia due mesi prima della nomina degli assessori regionali.   Il ricorso è stato ammesso nel luglio del 2010 e dopo l’udienza del 15 settembre è stato discusso nella udienza dibattimentale del 17 dicembre davanti a nuovi giudici.
Leggendo la sentenza l’impressione che se ne ha è che il Tar sia andato fuori tema. Non si legge niente sull’art. 11 dello statuto lombardo nè sull’art. 1 del codice delle pari opportunità modificato su pressione europea nel gennaio 2010, ma è così o no ? Lo chiediamo agli avvocati Ileana Alesso, Massimo Clara e prof. Marilisa D’Amico, ordinario di diritto costituzionale alla Università Statale di Milano, che hanno rappresentato le ragioni dei ricorrenti e di due associazioni, di DonneInQuota di Milano e di UDI nazionale, intervenute nel processo a supporto delle quattro ricorrenti e della Associazione art. 51 Laboratorio di democrazia paritaria.
“Il TAR ha circumnavigato l’argomento rimanendo al largo senza mai approdare a terra. E l’effetto, per inerzia, è che la situazione rimane tale e quale. La sentenza sarà pubblicata sui siti delle Associazioni per le quali vi è stata finalmente, nonostante la radicale opposizione della Regione Lombardia, il riconoscimento della funzione svolta in tema di parità di opportunità e che quindi si confermano a pieno titolo come legittimate a sostenere anche nel futuro azioni giuridiche per la democrazia paritaria ” risponde l’avvocato Ileana Alesso. “Peraltro” prosegue l’avvocato “l’esito che emerge dalla sentenza e di una Regione che sul piano locale ha svilito e buttato a mare il proprio statuto e che sul piano europeo non può più incensarsi come Regione di Europa. Per di più il Tar gli ha restituito la zavorra della responsabilità politica di questa sua scelta ed è più che logico che non abbia voglia di dare notizia di questa sentenza “.
“E’ una sconfitta della politica  che non sa applicare in pratica quello che afferma in teoria. La democrazia paritaria introdotta nel 2008 nello statuto regionale è una norma innovativa cui si è giunti con un lungo percorso culturale, politico e giuridico in oltre un anno di sedute della apposita Commissione regionale composta da rappresentanti di tutti gli schieramenti data l’importanza degli statuti regionali di nuova generazione dopo la riforma del titolo V della Costituzione. La strada della parità è lunga” precisa l’avvocato e professore Marilisa D’Amico  “ma occorre insistere sul riconoscimento dei principi scritti e non attuati, in particolare dell’art. 3 e dell’art. 51 della Costituzione in tema di eguaglianza e di pari possibilità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.
“E comunque”, conclude l’avv. Massimo Clara, “per l’annullamento della sentenza e la riproposizione di tutti gli argomenti non esaminati dalla prima Sezione del Tar della Lombardia vi è il rituale rimedio, istituzionale e democratico, del ricorso al Consiglio di Stato e alla Corte dei diritti umani di Strasburgo. Il nostro ordinamento ha strutturato e previsto a questo scopo il doppio grado di giudizio, e in taluni casi anche ‘il terzo grado’ e cioè la possibilità di rivolgersi anche alla Corte di Cassazione, proprio a riconoscimento e garanzia della volontà istituzionale, espressa nella Costituzione, di rimediare agli errori o alle elusioni della autorità  giudiziaria adite nel primo grado del giudizio per la effettiva tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini sia singoli che associati”.