IX LEGISLATURA ATTI: 005933

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 047

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

Approvata nella seduta del 26 giugno 2012

 

Servizio Segreteria dell’Assemblea consiliare                                                            LCR/0047  CC1

 

 

Art. 1

(Principi e finalità)

 

  1. 1.    La Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’Unione europea, dalla Costituzione, dallo Statuto d’autonomia e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:

 

a)     pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;

b)    riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all’inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;

c)     riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;

d)    condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all’interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.

Art. 2

(Obiettivi)

 

  1. 1.    La Regione, in particolare:

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